Le vostre domande più frequenti:
* Devo pagare la SIAE se vorrò ascoltare della musica al ristorante durante il ricevimento?
Si, perché l’esecuzione avviene in luogo pubblico. I compensi dovuti per l’utilizzazione di brani musicali nel corso di feste private (matrimoni, battesimi, compleanni, cene aziendali, ecc.) sono differenziati a seconda che l’intrattenimento avvenga con o senza festa da ballo. Gli importi sono a carico di chi organizza l’evento e sono calcolati in base al numero degli invitati e della categoria del locale dove ha luogo il ricevimento.
Per questi motivi il cachet dell’ artista non può comprendere gli oneri SIAE. Ai musicisti spettano i costi di agibilità (E.N.P.A.L.S) www.enpals.it, Ogni qualvolta svolgono un servizio musicale hanno l’ obbligo di comunicare preventivamente all’ ENPALS il nome del locale e la data in cui si esibiranno
* Come mi devo muovere allora ?
E’ molto semplice e veloce (eventualmente anche il gestore del locale può aiutarvi). Potete fare la pratica on line, senza perdita di tempo sul sito www.siae.it oppure recarvi presso l’agenzia SIAE competente per zona, del locale da voi scelto per il ricevimento. Potete ricercare le sedi SIAE sul sito www.siae.it. a cui dovrete comunicare quanto segue:
- i vostri dati fiscali
- la data del matrimonio
- il nome del locale
- il numero totale invitati
- la durata presunta dell’ intrattenimento
- se è previsto il ballo
Ritirerete così il bordereau, che sarà mia cura compilare (con i miei dati fiscali, i titoli e gli autori dei brani che saranno eseguiti, ecc.); al termine della festa ve lo restituirò e lo riconsegnerete alla SIAE nei giorni successivi. Vi sarà quindi restituita la cauzione.
Nota bene
In Svizzera, l’autorizzazione è necessaria per qualsiasi utilizzo che esuli dalla sfera privata. Se la musica viene utilizzata nella stretta cerchia famigliare o di amici (ad esempio in occasione di una festa di compleanno o matrimonio ), non serve alcuna autorizzazione. Tuttavia se si dovesse utilizzare la musica al di fuori dell’ambito privato, è necessario dichiararlo per ottenere l’autorizzazione della SUISA.
* Vorrei organizzare una manifestazione musicale a scopo benefico. Devo corrispondere comunque i diritti alla SIAE?
Sì: il diritto d’autore è un diritto privato e costituisce il compenso dovuto all’autore per l’utilizzo delle sue opere. La beneficenza è un atto di liberalità e, proprio per questo, non può essere un obbligo a carico degli autori delle opere dell’ingegno. Tuttavia, la legge sul Diritto d’Autore (art. 15 bis L. 633/41), prevede che agli autori spetti un compenso ridotto quando l’utilizzazione delle loro opere avvenga “nella sede dei centri o degli istituti di assistenza formalmente istituiti nonché delle associazioni di volontariato, purché le esecuzioni o le rappresentazioni siano destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro”.